Art. 6.
(Controlli e monitoraggio).

      1. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina introdotta con la presente legge, salvo quanto previsto all'articolo 1, la Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali può disporre accertamenti e verifiche, avvalendosi del servizio ispettivo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153. La medesima Direzione può altresì richiedere ai soggetti interessati la documentazione ritenuta opportuna, nonché dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Gli esiti dell'attività ispettiva, che può essere promossa anche a seguito di segnalazione di un operatore interessato ovvero di un singolo cittadino, sono comunicati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che istituisce al proprio interno un'apposita commissione speciale di valutazione, di cui fanno parte almeno tre professionisti indipendenti esperti del mercato cinematografico.

 

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      2. Per il fine di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali può disporre verifiche, anche per aree limitate del territorio nazionale, avvalendosi dei poteri e delle procedure previsti dagli articoli 141, 141-bis e 142 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
      3. Al fine di monitorare le condizioni del mercato e di valutare l'efficacia complessiva dell'intervento pubblico a favore della cinematografia, la Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali redige una relazione biennale sulla situazione del sistema cinematografico nazionale nel contesto europeo e internazionale, basata su una ricerca di mercato che consenta anche un'articolata valutazione dell'efficacia dell'intervento dello Stato nel settore, attraverso indicatori quantitativi e qualitativi. La relazione annuale è trasmessa al Parlamento, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è pubblicata a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le somme necessarie per la realizzazione della ricerca e per la sua pubblicazione sono individuate nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, con riferimento alla parte di tale Fondo destinata alle attività cinematografiche.
      4. La relazione sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, prevista dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è trasmessa dal Ministro dei beni e delle attività culturali al Parlamento non oltre due mesi dopo la conclusione dell'anno solare. La relazione riporta, in allegato, l'elenco completo dei beneficiari di contributi dello Stato all'attività di spettacolo, con indicazione dettagliata dell'attività sostenuta, della somma accordata, della quantità di spettatori e di altri indicatori quantitativi e qualitativi sintetici.
      5. Per le attività di controllo e di monitoraggio previste dal presente articolo, è riservata, a decorrere dall'anno 2006, una
 

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quota non inferiore all'1 per cento della dotazione complessiva del Fondo unico per lo spettacolo.